Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2 comma 9bis – 9ter, L. 241/1990

Cos’è il potere sostitutivo

Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo rivolgendosi a una figura interna all'amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente. Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è pertanto un diritto riconosciuto a tutti i cittadini in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento. L’art. 2 c. 9 bis della L.241/1990 e s.m.i., prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.

Per assicurare maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa in ordine al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla disciplina dell'istituto è recentemente intervenuto il legislatore che, all'art. 61 del D.L.77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), modificando il comma 9 bis dell'art. 2 della L. 241/1990 ha previsto che esso sia attribuito non solo a figure apicali ma anche ad una unità organizzativa e altresì, la possibilità che esso sia attivato d'ufficio, oltre che su istanza di parte.

Per ciascun procedimento l'Amministrazione deve pubblicare l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, come previsto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 35

Nel caso in cui non sia stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al segretario generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione.

Come si esercita il potere esecutivo

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al Segretario Generale.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, utilizzando l’apposita modulistica, a scelta attraverso le seguenti modalità:


Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell’art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento (Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato e integrato dal DL n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021)

Ultimo aggiornamento

Tue Dec 03 15:08:04 CET 2024

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