Per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista devono essere presentati anche:
•il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
•il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che sian cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
Tale lista deve comprendere un numero di candidati:
•non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune: 12
•non inferiore ai tre quarti: 9
Nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi: ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.
Numero dei consiglieri comunali da eleggere e NUMERO MASSIMO dei candidati di ogni lista: 12
NUMERO MINIMO dei candidati della lista stabilito dalla legge: 9
Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare
- 2/3 Genere più rappresentato nella lista=8
- 1/3 Genere meno rappresentato nella lista=4
Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare:
- 2/3 Genere più rappresentato nella lista=6
- 1/3 Genere meno rappresentato nella lista=3
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI
La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest’ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Con la lista devono essere presentati anche:
•il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
•il programma amministrativo.
I presentatori delle liste potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica.
Con l’occasione, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, deve essere sottoscritta da MINIMO 60 e MASSIMO 120 elettori del Comune.
All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:
•il contrassegno della lista,
•il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
•il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Non si deve ritenere valida la sottoscriozione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.
Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all’atto di presentazione della lista – sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico.
In ogni caso, LA FIRMA DI OGNI SOTTOSCRITTORE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990,
la dichiarazione di presentazione della lista può contenere anche l’indicazione di due delegati ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.
Il programma amministrativo:
•deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco;
•deve essere affisso all’albo pretorio del comune.
CERTIFICATI NEI QUALI SI ATTESTA CHE I PRESENTATORI DELLA LISTA SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE
Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.
Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.
La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente,
I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:
•costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
•possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
•dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
•con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.
DICHIARAZIONI AUTENTICATE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE CONTENENTI LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITA'
Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale. Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/ 2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge,
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all’accettazione della candidatura e all’insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Nella modulistica, sono riportati, a titolo di esempio, gli schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità:
•deve essere firmata dal candidato;
•deve essere autenticata
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno
Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960 richiede esplicitamente che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco – devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
a)una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b)un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
La presentazione dell’attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.
Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l’articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.
Pertanto:
• l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;
• l’attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell’autodichiarazione; quest’ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l’obbligo previsto dalla legge.
MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA
il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata. il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.). pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa azienda/ società. Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente,
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.
Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.
Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati
Ai sensi dell'art. 14, comma l, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".
Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.
I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (dr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale. In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.
Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.
Designazione dei rappresentanti di lista
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. E’ invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso comune.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1)la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
2)il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3)il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4)la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.3
I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
•l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
•il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
S’informa che la documentazione sotto riportata è una modulistica inserita a mero “titolo d’esempio”; per tutte le informazioni e gli adempimenti relativi si rinvia alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del Ministero dell’Interno. La responsabilità sulla correttezza di tutta la documentazione che sarà depositata per la presentazione delle liste è in capo ai presentatori / delegati di lista. (Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150 – Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187). L’Esame e l’ammissione delle candidature compete alla Commissione Elettorale Circondariale.
Pubblicazione n.1 - Amministrative - Ed.2024 |
MODULISTICA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI |