Gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto
•i ciechi; • gli amputati delle mani; •gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l’amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l’impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito; non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l’ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l’analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto.)
possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché il familiare o l’altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: a) l’impedimento fisico è evidente; b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”. Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell’elettore portatore di handicap; c) l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità; d)l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell’autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.
A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma l, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungi mento dei seggi da parte dei predetti elettori.