L'adozione è un istituto giuridico grazie al quale soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili possono diventare figli legittimi di altri genitori.
Il tipo di adozione più diffusa è quella di minorenni. L'ente competente è il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
L’adozione è quindi un provvedimento che riguarda i minori per i quali il tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene.
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o per un numero inferiore di anni, se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni: questa condizione deve essere accertata dal tribunale per i minorenni (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 6).
Tra i coniugi inoltre non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni una separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previsti i seguenti tipi di adozione:
- adozione nazionale di minorenni
- adozione internazionale di minorenni
- adozione di persone di maggiori di età
- adozione in casi particolari.
Per procedere con l'adozione occorrono:
- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
- l'idoneità dei coniugi ad adottare.
La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni e corredata dei documenti che confermano il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda vale tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale per i minorenni.