Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato. Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di € 16,00, in conformità all’articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014. In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi. In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo). In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.