Chiedere il divorzio o la separazione

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A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):

  • la separazione personale
  • lo scioglimento del matrimonio civile
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.

 

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).

Come fare

Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile. I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti. Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato. Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di € 16,00, in conformità all’articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014. In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi. In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo). In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.

Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo

 

Cosa serve

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Cosa si ottiene

Si conclude un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Quanto costa

Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro al Comune a titolo di diritto fisso all'atto della firma dell'accordo.

Ulteriori informazioni

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di trenta giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Ultimo aggiornamento

Wed Feb 19 18:07:33 CET 2025

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