Sono soggetti ad apposita e specifica richiesta motivata i dati di paternità e maternità, in base alla Legge 1064/1955 per cui “l’indicazione della paternità e maternità sarà omessa negli atti attestanti lo stato di famiglia” e al d.P.R. 432/1957, in base al quale “in ogni atto o documento relativi all’esercizio dei diritti o adempimenti derivanti dallo stato di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata”.
Il combinato disposto di queste due norme comporta che l’interessato deve richiedere per iscritto l’indicazione di questi dati e specificare un interesse diretto legato all’esercizio di un diritto o adempimento legato allo status di filiazione, interesse che dovrà naturalmente essere giuridicamente tutelabile.
Non sono inoltre mai certificabili:
- dati anagrafici dai quali possa desumersi lo stato di adozione, anche in riferimento alla famiglia di origine (art. 27 L. 184/1983);
- professione e titolo di studio;
- dati del permesso di soggiorno;
- domicilio digitale (a oggi non presente in ANPR);
- condizione di persona senza fissa dimora: quest’ultimo rappresenta un dato anagrafico autonomo e indipendente dall’indirizzo di residenza anagrafica, che potrebbe essere sia reale sia fittizio.