Ultimo aggiornamento
Fri Feb 21 18:48:44 CET 2025
I certificati anagrafici sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati anagrafici sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. Questa distinzione non si applica ai certificati elettorali, che non possono essere sostituiti da autocertificazioni.
certificati anagrafici sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.
I certificati storici possono combinare dati ANPR e dati pre-ANPR, ma naturalmente questi ultimi saranno certificabili esclusivamente dal Comune che detiene i dati; i dati storici ANPR sono, invece, certificabili da qualsiasi Comune subentrato.
Il Comune rilascia i seguenti certificati:
Se non sussistono divieti di legge l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti, e ogni altra informazione contenuta nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Il rilascio delle informazioni è subordinato all'identificazione del richiedente (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33).
Il cittadino deve recarsi presso l’Ufficio del Comune in possesso dei dati relativi all’intestatario del certificato.
Si ottiene il rilascio di certificati anagrafici.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.
Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.
I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 16,00) assolta in modo virtuale pagando il realtivo importo in ufficio, tranne nei CASI DI ESENZIONE.
Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di:
€ 0,50 per i certificati in bollo e € 0,25 in esenzione dal bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).
€ 5,65 per ogni nominativo per i certificati storici con ricerca d'archivio e € 2,80 per ogni nominativo se in esenzione dal bollo.
Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.
I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta.
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.
L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso. la responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.
L'IMPOSTA DI BOLLO VERRA' ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PAGANDO IL RELATIVO IMPORTO IN UFFICIO SENZA NECESSITA' PER IL CITTADINO DI ACQUISTARE LA MARCA DA BOLLO DAL TABACCAIO
Tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti dall'autocertificazione, cioè da un'autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato anagrafico.
Non è perciò necessario recarsi presso gli Uffici di Anagrafe per validare l’autocertificazione.
Da settembre 2020, infatti, anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4.
L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Ai responsabili del procedimento è proibito chiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. La violazione dei doveri d'ufficio, prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.
Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.
Il Decreto Semplificazioni 2021 (n.77 del 31 Maggio 2021) introduce l'esenzione da bollo per i certificati emessi in modalità telematica attraverso la piattaforma ANPR
Si precisa che la certificazione anagrafica a cui si riferisce l'esenzione del bollo introdotta dall'art. 39 del D.L. 77/2021 è unicamente ed esclusivamente quella ottenuta in modalità telematica tramite la piattaforma ANPR.
Si tratta di certificazioni digitali munite del sigillo elettronico qualificato previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 rese disponibili sulla piattaforma ANPR mediante apposito servizio dedicato e fruibile dai cittadini.
I certificati vengono rilasciati al momento della richiesta, salvo quelli che comportano ricerche storiche.
I certificati hanno validità sei mesi e possono essere utilizzati anche successivamente alla scadenza, se l’interessato dichiara in calce al certificato, senza l’obbligo di autenticare la firma, che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
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