Ultimo aggiornamento
Thu Jul 18 09:12:35 CEST 2024
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.
Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.
L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
Acquista la cittadinanza italiana:
Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:
Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.
Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.
Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".
L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.
In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Il Comune, nel corso dei sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, comunica al neo-diciottenne straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di chiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione, la domanda potrà essere fatta anche oltre il compimento dei 19 anni.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con gli enti coinvolti.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.
In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
Entro sei mesi dal ricevimento della concessione da parte dell’autorità competente, chi ha richiesto la cittadinanza italiana deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Le date dei giuramenti sono stabilite dall'Ufficio di Stato Civile sulla base della documentazione presentata e degli eventuali controlli da svolgere e vengono comunicate telefonicamente o tramite e-mail all'interessato.
La formula che dovrà essere letta da chi rende il giuramento è la seguente:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato Italiano”.
Per fissare la data del giuramento è necessario compilare la domanda e portarla allo sportello dell'ufficio protocollo insieme a:
Dopo aver prestato giuramento si acquisisce la cittadinanza italiana e quindi si potrà
Con riguardo alla trascrizione dell’atto di nascita si evidenziano i seguenti punti:
Secondo quanto previsto dal Decreto di conferimento della cittadinanza italiana e dagli atti di nascita depositati, in seguito alla naturalizzazione, potrebbe esserci una variazione delle generalità. L’Ufficio Stato Civile e l’Ufficio Anagrafe prenderanno atto di quanto indicato nel Decreto e/o del luogo di nascita indicato negli atti di nascita depositati.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.
Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Thu Jul 18 09:12:35 CEST 2024