Il cittadino che riscontri un errore materiale di scrittura in un atto dello Stato Civile, può richiedere all'Ufficiale dello Stato civile depositario dell'atto stesso la dovuta correzione, mediante apposita istanza. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
L'ufficiale di stato civile corregge gli errori materiali di scrittura commessi nella redazione di un atto redigendo apposito verbale di correzione.
Si applica anche ad atti formati o ricevuti in epoca anteriore all'entrata in vigore dell' Ordinamento di S.C. e può essere richiesta:
- l'intestatario medesimo o chi vi abbia interesse
- dal Pubblico Ministero
- per esigenze d'ufficio
solo quando l'esigenza si manifesti in momento attuale, e purchè si possa dimostrare che trattasi di errore materiale di scritturazione dell'uff. di S.C. che ha redatto l'atto con documenti e valide motivazioni che rendano legittima la ''''correzione'''' (da allegare alla richiesta).