Chiedere l'attestazione di soggiorno per cittadini comunitari

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Chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d'identità valido per l'espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).

Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi deve presentare la domanda di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica.

L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi e costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.

L’attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere. Il figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può essere iscritto nell’attestato del genitore.

L’attestazione può essere chiesta per i propri familiari e precisamente:

  • il coniuge
  • i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.

Chiedere l'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.

L'attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

La domanda deve essere chiesta al Comune di residenza.

 

Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:

  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria
  • sia un familiare (Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:

  • a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
  • è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  • è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
  • è iscritto a un corso di formazione professionale.

Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.

 

  • assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno
  • assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
  • assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

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Ultimo aggiornamento

Wed Jul 17 19:55:40 CEST 2024

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