Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Per unirsi civilmente occorre presentare apposita domanda a un Comune a scelta.
Una volta ricevuta la domanda, il Comune verifica entro 30 giorni l'esattezza delle dichiarazioni rese acquisendo d'ufficio eventuali documenti necessari e prepara un verbale che sarà sottoscritto da entrambi i partner.
Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale, questi ultimi dovranno presentarsi in Comune, in un giorno concordato, per unirsi civilmente davanti all'ufficiale di stato civile e due testimoni.
Se l'unione civile non è costituita nei termini prescritti, la domanda si considera nulla e occorre rifarla.
Se una delle due parti dell'unione civile per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile non può recarsi in Comune, l'ufficiale si trasferisce con il segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, costituisce l'unione civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 70-novies).