Presentare la dichiarazione di nascita

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Descrizione Procedimento

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):

  • il comune di residenza dei genitori
  • il centro di nascita
  • il comune di nascita del bambino.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli naturali nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire:

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.

In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascitaIn questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In questo caso l'ufficiale dello stato civile provvede a redigere l'atto di nascita e a segnalarlo al procuratore della Repubblica.

Chiedere l'attribuzione del cognome paterno e materno al momento della nascita

Al momento della dichiarazione di nascita è ora possibile attribuire al figlio anche il cognome materno, posponendolo a quello paterno. 

La Sentenza della Corte Costituzionale 08/11/2016, n. 286 ha infatti dichiarato l'illegittimità delle norme dello stato civile e del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, Codice civile nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno al momento della nascita.

I genitori dovranno dichiarare la volontà di attribuzione:

  • del doppio cognome, paterno e materno
  • del solo cognome paterno.

In mancanza di un accordo, sarà automaticamente attribuito il cognome paterno.

Riconoscere un figlio

Il riconoscimento di paternità e maternità è l'atto con cui i genitori riconoscono come proprio il figlio nato dalla loro relazione al di fuori del matrimonio.

La dichiarazione di nascita del figlio nato nel matrimonio può essere sottoscritta indifferentemente o dal padre o dalla madre, dal momento che il neonato, a norma del codice civile, è da considerarsi automaticamente figlio dei genitori e non deve quindi essere riconosciuto.

Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio

Il riconoscimento di un figlio concepito o nato fuori dal matrimonio può essere fatto con apposita dichiarazione posteriore al concepimento (riconoscimento di nascituro) o successiva alla registrazione dell’atto di nascita, davanti all’Ufficiale dello stato civile.

È una procedura piuttosto complessa in quanto dipende da numerose variabili e comporta la preventiva acquisizione, da parte dell’Ufficio Nascite, di una serie di documenti in relazione alla specifica casistica.

Chi intende effettuare il riconoscimento di filiazione è invitato a contattare telefonicamente l’Ufficio Nascite  e saranno fornite tutte le informazioni relative al caso specifico.

Una volta acquisita la documentazione di legge, l’Ufficio Nascite concorderà con l’interessato (o gli interessati) l’appuntamento per ricevere ed iscrivere nei registri di stato civile la dichiarazione di riconoscimento.

Tempi e scadenze

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Milano
Tel. 02760531


Ultimo aggiornamento

Thu Jul 18 09:17:17 CEST 2024

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