Possono essere iscritti, a domanda, nell’Albo comunale delle forme associative:
- I soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- I soggetti che, non iscritti al registro di cui sopra, soddisfino le caratteristiche e i requisiti di cui agli artt. 32 e seg., 35 e seg., 37 e seg., 41 e 42 e seg. del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.
Non possono essere iscritti all’Albo comunale:
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice;
- le cooperative e le imprese sociali.