Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 31 del 07/02/2024) dispone il Regolamento per l’erogazione dell’ assegno di maternità, a norma del art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448 e' abrogato, dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2024.
ASSEGNO DI MATERNITA’ 2024
Le donne italiane e le straniere in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata che intendono richiedere l’assegno di maternità, devono presentare domanda presso il Comune di residenza, entro sei mesi dalla data del parto.
L’assegno se spettante nella misura intera è di € 404,17= mensili per un massimo di 5 mensilità e sarà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione.
I requisiti che danno diritto all’assegno sono:
- avere un figlio di età inferiore ai 6 mesi;
- non ricevere già un trattamento previdenziale di indennità di maternità;
- avere una situazione economica del nucleo familiare rientrante nei limiti previsti dalla normativa vigente € 20.221,13= valore ISEE.
La domanda per l’assegno di maternità si presenta entro 6 mesi dalla data del parto.
La richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva (prevista dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 109/98) delle condizioni economiche del nucleo familiare.
La situazione economica da dichiarare è quella dell’intero nucleo familiare, composta dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.
La situazione economica si compone del reddito e del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di ciascun componente il nucleo familiare.
La modulistica dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare è a disposizione presso:
Ufficio Servizi Sociali Tel 02/95241480 – 81
Orario di ricevimento SOLO SU APPUNTAMENTO