I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Malattia, ricovero o morte
I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può incaricare l'altro, in forma scritta e autografa, come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- per decisioni sulla propria salute, se incapace di intendere e di volere
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Se uno dei conviventi di fatto muore a causa di un fatto illecito commesso da un terzo, l'altro sarà risarcito con gli stessi criteri applicati per un coniuge.
Abitazione
Salvo quanto previsto dal Codice Civile, art. 337-sexies, se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente può continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.
Se nella casa abitano anche figli minori o disabili del convivente, quest'ultimo può continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Questo diritto viene meno se il convivente:
- smette di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
- contrae matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Se il convivente a cui è intestato il contratto di locazione della casa di comune residenza muore o recede, l'altro può succedergli nel contratto.
Alloggi ERP
Se appartenere a un nucleo familiare è un requisito di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di questo titolo a parità di condizioni (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 45).
Lavoro
Se un convivente di fatto lavora stabilmente nell'impresa dell'altro convivente, gli spetta una partecipazione:
- agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi
- agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro eseguito.
La partecipazione non spetta se i conviventi sono soci o hanno un contratto di lavoro subordinato (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 46).
Tutore
Se uno dei due conviventi di fatto è stato dichiarato interdetto o inabilitato, l'altro può essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno.