Dichiarare l'avvenuta riconciliazione con il coniuge

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Descrizione Procedimento

I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).

È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.

Iter

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

 

Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono riconciliarsi.

La dichiarazione di riconciliazione è annotata sull'atto di matrimonio.

La data di decorrenza della riconciliazione è quella della dichiarazione di riconciliazione resa davanti all'ufficiale di stato civile.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio di Stato Civile

Indirizzo Piazza Libertà 18 - piano terra

Argomenti:

Strumenti di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Milano
Tel. 02760531


Strumento di tutela amministrativo

Pagina aggiornata il Thu Jul 18 09:14:47 CEST 2024

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