UBICAZIONE DEI TABELLONI
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Via delle Foppe
Via Ventiquattro Maggio
Via Don Luigi Sturzo
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
n. d'ordine del candidato e della sezione di spazio | Nome | Cognome | Descrizione sintetica simboli collegati al candidato |
1 | LILLO MASSIMILIANO | MUSSO | MUSSO PREMIER CON AMORE E LIBERTA' FORZA DEL POPOLO |
2 | MARCO | CAPPATO | CON CAPPATO SENATO 2023 |
3 | GIOVANNA | CAPELLI | UNIONE POPOLARE |
4 | ANDREA | BRENNA | DEMOCRAZIA e SUSSIDIARIETA' -SOLIDARIETA' E POPOLO |
5 | ADRIANO | GALLIANI | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - LEGA PER SALVINI PREMIER |
6 | DOMENICO | DI MODUGNO | PCI |
7 | DANIELE | GIOVANARDI | DEMOCRAZIA POPOLARE |
8 | CATENO | DE LUCA | SUD CON NORD CATENO DE LUCA |
Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 22 settembre 2023, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 22 settembre, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi
Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei candidati ammessi alla competizione elettorale o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 ottobre 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 a lunedì 23 ottobre 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
É consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di e votazione.
Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.