COVID-19: MISURE IN VIGORE

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Misure in vigore

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COVID-19: MISURE IN VIGORE

UTILIZZO DELLE MASCHERINE AL CHIUSO

dAl 16 GIUGNO 2022 Resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 


POSITIVITA' E ISOLAMENTO

In caso di sintomatologia sospetta da Covid-19 contatta il Medico Medicina Generale (MMG), il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) per una valutazione del caso.

Se il medico ritiene necessario un tampone, può:

- eseguire il tampone direttamente;
- prenotarlo sul sistema regionale;
- rilasciare una ricetta con la quale il paziente può recarsi presso i punti tampone delle ASST, centri massivi, privati accreditati.

 

SEI POSITIVO AL COVID19?

ATS ti invia un sms che contiene le disposizioni di isolamento:

  • 7 giorni dal tampone positivo se sei VACCINATO con la dose booster (terza dose) o se hai completato il ciclo vaccinale primario* nei 120 giorni precedenti 
  • 10 giorni dal tampone positivo in tutti gli altri casi

Il tuo isolamento si conclude solo con un tampone molecolare o antigenico NEGATIVO

Questa modalità consente di essere più veloci nel fornirti le informazioni, per questo è importante rispondere al messaggio ricevuto e fornire le informazioni richieste.

In caso di mancata risposta verrai contattato dalla ATS, ma stante il numero elevato di positività, non è possibile garantire tempi rapidi di contatto

Locandina scaricabile 

 

Sei Positivo? Sei contatto di Positivo?

SOGGETTI POSITIVI

 L’ isolamento domiciliare è obbligatorio e si conclude:

1 - PER I SOGGETTI VACCINATI che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario* nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

2 - PER I SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1, con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria.

E' necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS (tramite sms, IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ESITO), per il lavoratori vedere a questa pagina:  Rientro sul luogo di lavoro a seguito di positività

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso:

  • I punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il presente provvedimento di isolamento; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via sms.
  • Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento.

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca del suo Green Pass entro 48 ore.

La sua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad essere valida fino alla sua scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione.

*ciclo vaccinale completo: 2 dosi di vaccino per Pfizer, Moderna, Astrazeneca; 1 dose per Janssen (Johnson & Johnson); la malattia da covid19 + 1 dose di vaccino nei 12 mesi successivi; 1 dose di vaccino + la malattia da covid19 se contratta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino

SOGGETTI CONTATTI STRETTI DI POSITIVO

1 - Per i contatti stretti asintomatici è previsto il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (covid19). 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina): 

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni; 
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

HAI UN TAMPONE POSITIVO?  HAI RICEVUTO UN SMS PERCHE' SEI POSITIVO 

Come e dove effettuare un tampone

SOGGETTI SINTOMATICI 

Il cittadino deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra o Guardia Medica che dovrà effettuare una delle seguenti azioni: 

  • eseguire direttamente un tampone antigenico rapido ed inserire esito nel flusso tamponi regionale.

L'esito positivo non dovrà essere confermato con tampone molecolare. Il cittadino riceverà il giorno successivo sms da compilare 

  • prenotare tampone molecolare al cittadino da eseguire nei punti tampone sul territorio   
  • emettere ricetta  con la con la quale il cittadino sintomatico può recarsi nei punti tampone sul territorio senza appuntamento 

     (sia punti tampone Asst sia punti tampone privati accreditati) 

Si specifica come i tamponi autosomministrati non hanno alcun valore diagnostico. Nel caso si risulti positivo a tampone autosomministrato, è necessario contattare il proprio medico che deve mettere in atto quanto sopra

SOGGETTI POSITIVI 

I cittadini con tampone molecolare o antigenico refertato positivo possono eseguire tampone di fine isolamento (a 10 giorni dal tampone positivo per i soggetti non vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, a 7 giorni dal tampone positivo per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti.

  • prenotando attraverso l'sms ricevuto da ATS brianza
  • recandosi presso i punti tampone sul territorio, anche senza appuntamento, portando il provvedimento di isolamento obbligatorio ricevuto da ATS Brianza ( punti tampone Asst )

NOTA BENE: Se il tampone di controllo è ancora positivo, dovrà essere ripetuto dopo7 giorni .

In ogni caso dopo 21 giorni e almeno una settimana senza sintomi si riceve il provvedimento di guarigione

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca del suo Green Pass entro 48 ore.

La sua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad essere valida fino alla sua scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione.

PER IL RIENTRO DALL'ESTERO

E' possibile eseguire il tampone presso i punti tampone ASST o nelle farmacie con prenotazione ATS o esibendo il provvedimento di quarantena


SOMMINISTRAZIONE QUARTA DOSE

 

Cittadini trapiantati e immunocompromessi

A partire dal 1° marzo 2022 i cittadini di età pari o superiore a 12 anni sottoposti a trapianto o con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (ciclo primario più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose), possono sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino anti Covid-19, purché siano trascorsi almeno 4 mesi (120 giorni) dalla dose addizionale.

I cittadini appartenenti a questa categoria, che non siano stati contattati dal centro specialistico che li ha in cura, possono accedere alla dose di richiamo (booster) senza prenotazione (libero accesso) in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo presentando, oltre alla Tessera Sanitaria e al Codice Fiscale, la documentazione sanitaria attestante una delle condizioni previste dal Ministero della salute e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.
A partire da mercoledì 9 marzo sarà inoltre possibile prenotare l’appuntamento online attraverso la piattaforma dedicata: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

I vaccini somministrati saranno Comirnaty nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni e Spikevax (Moderna) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 0013209-20/02/2022-DGPRE-DGPRE-P.

Cittadini over 80 e ospiti delle RSA

I cittadini di età pari o superiore a 80 anni possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19 attraverso la piattaforma dedicata, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0021209-08/04/2022-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19”.

La quarta dose (second booster) è raccomandata anche per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, che riceveranno la somministrazione nella struttura che li ospita.

Si ricorda che la seconda dose di richiamo (quarta dose) può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo e, al momento, non è indicata per i soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

I cittadini over 80 che si recano presso i Centri vaccinali o in farmacia per effettuare la vaccinazione, dovranno portare con sè un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

 

Cittadini over 60 ad elevata fragilità

Le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età pari o superiore ai 60 anni possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0021209-08/04/2022-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19”.

La seconda dose di richiamo può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo e, al momento, non è indicata per i soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Coloro che non riescono ad accedere alla piattaforma di prenotazione, momentaneamente possono recarsi senza prenotazione (libero accesso) in uno dei centri vaccinali della Lombardia per richiedere la somministrazione della quarta dose.

I cittadini che si recano presso i Centri vaccinali o, a partire dal 29 aprile 2022, nelle farmacie aderenti, dovranno portare con sé la documentazione sanitaria attestante una delle condizioni di salute indicate dall’allegato 2 della Circolare ministeriale e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.


PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2:

Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

I soggetti destinatari dell’avviso:

- devono rivolgersi (entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate) alle ASST territorialmente competenti per residenza anagrafica nel caso intendano comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità;
- devono scrivere all’indirizzo mail “obbligovaccinale@sanita.it” (riportato nella comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio inviata al cittadino) per tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo.

Richiamato quanto previsto dalla normativa in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento (100) nei casi successivi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;


si indicano le seguenti valutazioni:
- soggetti che non hanno effettuato nessuna dose di vaccino né hanno dimostrazione di infezione nei 3 mesi precedenti --> si conferma l’inadempienza all’obbligo, fatto salvo i documentati casi di ritardo nella vaccinazione per problematiche di tipo organizzativo correlate all’effettuazione della vaccinazione domiciliare o alla prenotazione della vaccinazione; rientrano nella tipologia in maniera indicativa coloro che hanno effettuato la vaccinazione con Novovax per controindicazioni (verificate o in fase di verifica) alla vaccinazione con gli altri vaccini disponibili;
- soggetti per i quali alla data del 01/02/2022 non erano ancora trascorsi 90 giorni dal riscontro di positività all’infezione da SARS-CoV-2 --> si conferma l’insussistenza all’obbligo vaccinale (l’insussistenza è da confermarsi fino ai 15 giorni successivi al termine di 90 giorni dalla data di dimostrazione della positività al fine di dare il tempo al cittadino di prenotare e accedere al centro vaccinale, oltre tale termine deve essere dimostrata l’effettuazione della vaccinazione/adempienza all’obbligo);
- l’intervallo temporale tra ciclo primario e dose booster, come indicato nella circolare ministeriale n. 00590207 del 24 dicembre 2021, è da valutarsi in 120 giorni (vaccino Janssen compreso).

Si precisa inoltre che quanto a oggi ricevuto dal cittadino, ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021), trattasi di “comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio” e non di “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista di 100 euro (avviso che verrà notificato al soggetto solo nel caso l’Agenzia delle entrate-Riscossione non riceva da ASST conferma dell’insussistenza all’obbligo vaccinale sulla base degli atti presentati). Per tale motivo quanto ricevuto attualmente dalle ASST non si configura come ricorso avverso la sanzione pecuniaria ma è da intendersi quale integrazione documentale rispetto alla posizione in essere del cittadino.

Le ASST del territorio dell’ATS della Brianza, sono ai seguenti riferimenti per i rispettivi Comuni di residenza:

ASST BRIANZA: Via Santi Cosma e Damiano, 10 -20871 Vimercate (MB) PEC: protocollo@pec.asst-brianza.it

 

 


Ultimo aggiornamento

18/06/2022, 17:14

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