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I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.
La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
2)il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3)il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4)la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.
SPAZI INDIVIDUATI
Via delle Foppe
Via Ventiquattro Maggio
Via Don Luigi Sturzo
SPAZI ASSEGNATI
Lista n. 1 – UNITI PER CAVENAGO Sezione N. 1
Lista n. 2 – VIVIAMO CAVENAGO MORENA SINDACO Sezione N. 2
A) Componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati alle elezioni europee, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:
• il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali) o di altro ambito territoriale (per le elezioni europee);
• gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
• i rappresentanti delle liste di candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione interessata (per le elezioni regionali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee);
• i candidati alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
• gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un comune della regione (per le elezioni regionali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).
B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. Gli stessi militari, owiamente, potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.
C) Naviganti (marittimi o aviatori)
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Gli stessi naviganti potranno votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:
• l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
• il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi, per motivi organizzativi, non oltre venerdl 7 giugno), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
• il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionai i;
• il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
• il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
• il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
D) Degenti in ospedali e case di cura
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale.
Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione {per le elezioni regionali), previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (termine da intendersi non oltre giovedi 6 giugno). Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, entro le ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
• a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.
E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, owiamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.
F) Detenuti
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).
Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (termine da intendersi non oltre gioved1 6 giugno), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
• a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di awenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto tra uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, alle ore 7.30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione (termine da intendersi entro venerdì 7 giugno), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera 8), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, seelettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.
G) Ammessi al voto domiciliare
In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano, rispettivamente, per le elezioni europee in qualsiasi comune dove abitano; per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale; per le elezioni regionali, se abitano in un comune della stessa regione.
l sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.
Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, da intendersi entro domenica 2 giugno 2024, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
Le Società Trenitalia S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.
I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno
successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni dei giorni 8 e 9 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 30 maggio 2024 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2024; per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali dei giorni 23 e 24 giugno, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 14 giugno 2024 e quello di ritorno non oltre il 4 luglio 2024.
Gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:
• nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
• nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione;
• gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.
Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.
Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.
Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. Con la Società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.
Le Società Trenltalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicheranno le agevolazioni tariffa rie anche in favore dei cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in un comune italiano che lvi si rechino a votare per le elezioni comunali.
Inoltre:
A) la Società Trenìtalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2"' classe e per il livello di servizio Standard. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com). Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenitalia .com;
B) la Società Italo- Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center "Pronto Italo", il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;
C) la Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2"' classe. I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG - Navigazione Libera del Golfo di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso dì elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa. In particolare tali agevolazioni di viaggio saranno previste rispettivamente nelle seguenti linee marittime:
o Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.: linea Genova-Porto Torres
o Grimaldi Euromed S.p.A: linea Napoli-Cagliari-Palermo e linea CivitavecchiaArbatax-Cagliari;
o Società Navigazione Siciliana S.c.p.A: collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;
o NLG- Navigazione Libera del Golfo S.r.l: linea Termoli-Isole Tremiti.
AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema dì esazione di tipo "aperto", agli elettori italiani residenti all'estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno; ha inoltre comunicato che le Società non iscritte all' A.I.S.C.A.T. continueranno comunque a garantire conformità di comportamento nei riguardi degli elettori residenti all'estero. La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.
L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI
La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza. Lo sconto, che può essere utilizzato anche per prenotazioni contenenti più passeggeri, non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale ma è applicabile alla tariffa del biglietto di
andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità: o 40€ di sconto su biglietti A/R da e per l'Italia, con tariffa di importo superiore o uguale a 41€ A/R (sono esclusi i voli diretti tra Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e tra Milano-Trieste su cui sono previste agevolazioni legate alla continuità territoriale). L'offerta è valida esclusivamente acquistando online sul sito https://www.itaairways.com
Al momento del check-in e/o dell'imbarco il passeggero dovrà esibire la tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione. I documenti di viaggio saranno validi da 7 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale fino a 7 giorni seguenti la consultazione stessa.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali cioè dal 12 aprile e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e quindi dal 10 aprile 2024 e per tutta la durata della stessa. L’espressione "Pubbliche Amministrazioni" va intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tal contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto. Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.
In particolare il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e " mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione fra i candidati alte elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)".
"La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione...".
Il suddetto divieto «per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale.»
La non sovrapponibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.
Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno
Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.
Dalla data di convocazione dei comizi e cioè dal 12 aprile e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente la data delle votazioni. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).
Le Giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.
In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.
Dal 10 maggio 2024 le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale;
Non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
I manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130)
Per informazioni in merito al SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI e prenotazioni è attiva la mail: affissioni@sanmarcospa.it alla quale inviare la richiesta di affissione. I manifesti possono essere consegnati indicativamente almeno 4 giorni prima dell’inizio dell’affissione presso: Publiberg srl: Corso Vittorio Veneto 68L - 24046 Osio Sotto - Dal Lunedi al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 Biblioteca Comunale : Piazza Libertà 18 - 20873 Cavenago Brianza – Mercoledì dalle 10 alle 12:30 e Giovedì dalle 15:00 alle 19:00
E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.. E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni dopo il 10 maggio 2024.
In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. Dal 10 maggio 2024 I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per integrare la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l’illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l’esterno, mentre non ricorre l’illecito quando il manifesto, posto all’interno della sede e distante dalla soglia d’ingresso, non è eccessivamente visibile all'esterno.
A) Dal 10 maggio 2024 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.
Sono pertanto vietati:
1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
3) il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);
B) è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75).
E’ invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.
Dal 10 maggio 2024 non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.
E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, purché possiedano i seguenti requisiti:
All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.); E' consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi. Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.
Dal 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975.L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione. Nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Fino al venerdì precedente la data delle elezioni sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000).
Per tutto il periodo della campagna elettorale e quindi dal 10 maggio 2024, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Sebbene non vi sia un espresso obbligo di legge, al fine di tutelare il regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale nell’interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni manterranno la prassi consolidata di preavvertire in tempo utile le Amministrazioni Comunali e l'Autorità di Pubblica Sicurezza dello svolgimento dei comizi elettorali. I comizi si terranno nelle piazze o sale individuate dalle Amministrazioni Comunali. Qualora tali siti non possano essere concessi a causa del concomitante svolgimento di manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Nell’individuazione di tali siti dovranno essere evitati i luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero verificarsi intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.
Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e cioè dal 12 aprile, le Amministrazioni Comunali, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire dal 25 maggio, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici, diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione.
E' opportuno, comunque, che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e che non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo nel periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione a condizione che non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Dalle ore 0:01 dell'8 giugno 2024 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.
Nel giorno della votazione è altresì vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall’ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall’art. 8 Legge 130/1975).
Chiunque effettui ogni forma dì propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forme d i propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, leg ge 515/1993).
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti dì propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibi li quelli già affissi negli spazi riservati aita propaganda elettorale a norma della legge 212/1956 o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da E uro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8,comma 1, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1993).
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fon di stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma l7 legge 515/1993).
Chiunque tenga l' 8 e 9 giugno riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti dì propaganda, ovvero eserciti il l' 8 e 9 giugno, giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1 993). Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare i l nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).
E’ vietato l 'uso dì altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato ai preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art, 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).
Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D. lgs. n.267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
L’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo finalizzata ad attività di propaganda politica, elettorale, raccolte firme per presentazione di candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o campagne referendarie è sempre esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, purché richiesta per una superficie non eccedente i 10 mq. (cfr. art. 3 c. 67 L 549/1995)
Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (cfr. art. 1 Tabella Allegato B DPR 26.10.1972, n. 642 – art. 14 c. 3 L. 21.03.1990 n. 53 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E DEL 18.07.2018); Le istanze e le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di propaganda politica ed elettorale non strettamente rientranti nelle ipotesi precedenti, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a partire dal 30° giorno antecedente l’inizio delle votazioni (c.d. periodo di campagna elettorale). Sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 le medesime istanze ed autorizzazioni finalizzate ad attività da svolgersi al di fuori di detto periodo. (cfr. artt. 3 e 4 Tariffa Allegato A DPR 26.10.1972, n. 642 –Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009).
In linea generale, il trattamento dei dati nell’ambito della propaganda elettorale può essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceità, fra i quali la previa acquisizione del consenso di quest’ultimi, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (artt. 6, par. 1, lett. a) e 7, Regolamento), nonché esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lett. a), Regolamento). Il consenso pertanto deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalità del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalità promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati (v. artt. 5, par. 2 e 7, par. 1, Regolamento).
I dati personali estratti da fonti "pubbliche" - vale a dire le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un´espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali fonti o per utilizzarle (per es. l’obbligo di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia, se l´accesso è consentito solo in determinati periodi; artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 2, lett. b), Regolamento e artt. 2-ter, comma 3, e 61, comma 1, Codice). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:
• liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, l. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
• elenco degli elettori italiani che votano all´estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);
• liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell´Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali (artt. 1 e ss. d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197);
• elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all´estero aventi diritto al voto per l´elezione del Comitato degli italiani all´estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 11, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395).
Aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso - sulla base dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento - i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili in quanto ricomprese in quelle di carattere politico previste in termini generali nell’atto costitutivo o nello statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 9, par. 2, lett. d), Regolamento).
Non sono utilizzabili:
Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali
Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore. Ciò, per esempio, in relazione:
• all’anagrafe della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). In base alla disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati solo “alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità […] in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 34 d.P.R. n. 223/1989);
• agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
• agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71);
• alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);
• ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell´elettore;
• ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
• agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
• agli indirizzi di posta elettronica tratti dall´Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (art. 6-bis e 6-quater nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);
• dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33; l. 18 giugno 2009, n. 69), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all´albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. Ciò, in quanto la circostanza che dati personali siano resi conoscibili on line sui siti istituzionali per le predette finalità non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.
Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all´esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell´ente. Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali. Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all´esercizio del mandato elettivo; tale finalizzazione esclusiva costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l´accesso e che ne limita la portata. Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili al mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell´amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.
Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l´utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Dati reperiti sul web
L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non comporta la libera disponibilità degli stessi né autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi finalità, ma - in osservanza ai principi di correttezza e finalità (v. art. 5, par. 1, lett. a) e b), Regolamento) - soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione. Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda politica on line, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti sul web, senza uno specifico consenso informato alla suddetta finalità (v. artt: 6, 7 e 13, Regolamento). Si ritiene quindi illecita l´attività d’invio di messaggi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto reperiti in Rete in assenza di tali presupposti (indirizzo e-mail; numero di telefonia fissa; numero di telefonia mobile), a prescindere dalle modalità impiegate: automatizzate (e-mail; sms; fax; telefonate preregistrate; mms) o non automatizzate (telefonate con operatore; posta cartacea).
Ciò in particolare può riguardare, ad esempio:
• dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software (v. c.d. web or data scraping);
• liste di abbonati ad un provider;
• dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;
• dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio;
• dati pubblicati dagli interessati sui social network.
Riguardo a quest’ultima ipotesi, come hanno evidenziato casi recenti, sussistono seri rischi di utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini per sofisticate attività di profilazione su larga scala e di invio massivo di comunicazioni o ancora per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l’orientamento politico e/o la scelta di voto degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni europee è pertanto fondamentale garantire la corretta applicazione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto on line, anche al fine di proteggere il processo elettorale da interferenze e turbative esterne.
In tale quadro, va ribadito che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti di social network (come Facebook o Linkedin), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati (artt. 5, 6, 7, 13, 24, 25 del Regolamento). La medesima disciplina è altresì applicabile ai messaggi inviati utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger.
In merito, si rappresenta che il suindicato rischio risulta ancor più elevato in considerazione delle peculiari condizioni di servizio imposte unilateralmente agli utenti sia dalle piattaforme di comunicazione e social networking, sia nei dispositivi mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, in alcuni casi, prevedono la condivisione indifferenziata (e senza il necessario consenso specifico) di tutti o gran parte dei dati personali presenti negli smartphone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della navigazione internet) o l´accesso del fornitore alla lista dei contatti o alla rubrica presente sul dispositivo mobile.
Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), nel rispetto dei principi e dei presupposti di liceità sopra individuati (artt. 5, 6, 13 e ss., Regolamento), si ribadisce la necessità di evitare comunicazioni massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali:
- contatti mediante telefonate o sms in orario notturno;
- comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica.
Coerentemente con i principi sopra ribaditi, ove -nei social network, come anche in blog e forum utilizzati dalla comunità degli iscritti ai servizi social- risultino visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, i suindicati titolari, che intendano inviare messaggi finalizzati alla comunicazione politica/elettorale, dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di tali "contatti”, un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed informato per la finalità in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceità.
Accountability ed obbligo di informativa
Come già detto, in caso di raccolta dei dati presso l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in merito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, Regolamento).
Quando invece i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevole dall’acquisizione degli stessi –che non può superare la durata di un mese-, o comunque al momento della prima comunicazione all’interessato o ad altro destinatario qualora prevista (art. 14, paragrafi 1, 2 e 3, Regolamento).
Il titolare può esimersi dal rendere l’informativa nel caso in cui rilasciarla risulti “impossibile” o implichi “uno sforzo sproporzionato” (art. 14, par. 4, lett. b), Regolamento). In tali ipotesi, il titolare è comunque tenuto ad adottare “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni” (art. 14, par. 5, lett. b), Regolamento). Dunque, in base a tale previsione -espressione del principio di “accountability”- è rimessa anche in questa circostanza al titolare, a fronte di minori adempimenti amministrativi e in un’ottica di maggiore responsabilizzazione del medesimo, l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento venga effettuato in conformità alla legislazione vigente (artt. 5, par. 2 e 24, Regolamento).
Ai fini dell’applicazione dei principi sopra indicati, il titolare può tener conto dei provvedimenti in materia di esonero dall’informativa adottati dal Garante, in vigenza della previgente normativa (ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003), per valutare il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell’art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento ed adottare le misure appropriate). Nei provvedimenti menzionati, il Garante ha ritenuto proporzionato rispetto ai diritti degli interessati, esonerare dall´obbligo di rendere l'informativa i soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, oppure nel caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile fornire un’idonea informativa sulla base di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6 marzo 2014).
In altri provvedimenti, anch’essi resi ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 196/2003, il titolare è stato esonerato dall’obbligo di rendere l’informativa individualmente, a condizione che la stessa, completa di tutti i suoi elementi, fosse comunque fornita mediante pubblicazione sul proprio sito web e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.
Tanto premesso, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate. Anche alla luce di quanto già stabilito dal Garante nei provvedimenti sopra citati, le misure appropriate potrebbero essere quelle già individuate in passato. In base a queste ultime, potrebbero dunque prescindere dall’obbligo di rendere l’informativa individuale, a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:
- nel materiale inviato sia indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l´interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento; e
- l’informativa recante tutti gli elementi di cui all’art. 14, paragrafi 1 e 2 del Regolamento sia resa mediante pubblicazione della stessa sui propri siti web di riferimento o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale (a seconda della consultazione).
Si ritiene utile evidenziare che, in caso di violazione della disciplina sopra più volte richiamata, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.
La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del comune per il quale vengono proposte le candidature.
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione.
Per assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la segreteria degli uffici comunali resta aperta:
Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta che deve indicare il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati. Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l’ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.
È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.
DELEGA DI PARTICOLARI FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE A FUNZIONARIO COMUNALE
Per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista devono essere presentati anche:
•il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
•il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che sian cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
Tale lista deve comprendere un numero di candidati:
•non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune: 12
•non inferiore ai tre quarti: 9
Nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi: ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.
Numero dei consiglieri comunali da eleggere e NUMERO MASSIMO dei candidati di ogni lista: 12
NUMERO MINIMO dei candidati della lista stabilito dalla legge: 9
Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare
Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare:
La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest’ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Con la lista devono essere presentati anche:
•il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
•il programma amministrativo.
I presentatori delle liste potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica.
Con l’occasione, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, deve essere sottoscritta da MINIMO 60 e MASSIMO 120 elettori del Comune.
All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:
•il contrassegno della lista,
•il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
•il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Non si deve ritenere valida la sottoscriozione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.
Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all’atto di presentazione della lista – sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico.
In ogni caso, LA FIRMA DI OGNI SOTTOSCRITTORE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990,
la dichiarazione di presentazione della lista può contenere anche l’indicazione di due delegati ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.
Il programma amministrativo:
•deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco;
•deve essere affisso all’albo pretorio del comune.
Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.
Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.
La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente,
I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:
•costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
•possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
•dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
•con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.
Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale. Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/ 2000 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge,
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all’accettazione della candidatura e all’insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Nella modulistica, sono riportati, a titolo di esempio, gli schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità:
•deve essere firmata dal candidato;
•deve essere autenticata
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno
Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960 richiede esplicitamente che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco – devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
a)una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b)un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
La presentazione dell’attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.
Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l’articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.
Pertanto:
• l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;
• l’attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell’autodichiarazione; quest’ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l’obbligo previsto dalla legge.
il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata. il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.). pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa azienda/ società. Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente,
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.
Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.
Ai sensi dell'art. 14, comma l, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".
Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.
I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (dr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale. In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.
Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. E’ invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso comune.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1)la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
2)il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3)il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4)la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.3
I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
•l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
•il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
S’informa che la documentazione sotto riportata è una modulistica inserita a mero “titolo d’esempio”; per tutte le informazioni e gli adempimenti relativi si rinvia alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” del Ministero dell’Interno. La responsabilità sulla correttezza di tutta la documentazione che sarà depositata per la presentazione delle liste è in capo ai presentatori / delegati di lista. (Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150 – Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187). L’Esame e l’ammissione delle candidature compete alla Commissione Elettorale Circondariale.
Pubblicazione n.1 - Amministrative - Ed.2024 |
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
rende noto che, gli elettori del Comune di Cavenago di Brianza, già iscritti nell'albo degli scrutatori, che desiderino svolgere l'incarico di scrutatore per le ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’ 8 E 9 GIUGNO 2024, possono comunicare la propria disponibilità entro il 10 MAGGIO 2024.
Il presente invito è rivolto soltanto a coloro che siano GIA’ ISCRITTI nell’albo degli scrutatori del Comune di Cavenago di Brianza e siano disponibili a svolgere tale servizio in occasione delle consultazioni elettorali nei giorni 8 GIUGNO (TUTTO IL GIORNO) 9 GIUGNO (TUTTO IL GIORNO) 10 GIUGNO (TUTTO IL GIORNO).
L'iscrizione nell'albo degli scrutatori, condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità, deve essere già stata perfezionata entro il mese di novembre 2023; non è quindi possibile presentare contestualmente la richiesta di iscrizione all'albo e la disponibilità per le correnti elezioni. È incompatibile con l'incarico, la candidatura alle elezioni.
I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità entro e non oltre il 10 maggio 2024 inviando una e-mail all’indirizzo elettorale@comune.cavenagobrianza.mb.it
La manifestazione della disponibilità non vincola la Commissione Elettorale Comunale che rimane titolare, ai sensi di Legge, della potestà di nomina degli scrutatori.
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi tra il 15 e il 20 maggio 2024, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà alla nomina di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quattro per ogni sezione elettorale del Comune.
L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco.
Si richiama l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Si richiamano altresì le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.
I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza la domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il 30 aprile 2024.
Nella domanda devono essere dichiarate:
A partire dal 15 aprile p. v., sarà reso disponibile il servizio di invio online, tramite l'area riservata del portale ANPR (raggiungibile all'indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali e circoscrizionali da parte dei cittadini comunitari stessi.
22/07/2024, 08:38