ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

 
 
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 REGIONE LOMBARDIA - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
  • Fine pubblicazione: 17/12/2022
  • Tipo documento: Manifesto Elettorale
  • Settore: Settore 4: Demografico
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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE LOMBARDIA 1 - PROCLAMAZIONE ELETTI
  • Fine pubblicazione: 17/12/2022
  • Tipo documento: Manifesto Elettorale
  • Settore: Settore 4: Demografico
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AVVISO AGLI ELETTORI

1. per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale, si deve esibire un documento di riconoscimento;


2. se la tessera elettorale personale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare, quanto prima (e comunque anche nel giorno della votazione), all’ufficio elettorale comunale per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l’originale, un duplicato/attestato sostitutivo o una nuova tessera per esercitare il diritto di voto;


3. in caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere, quanto prima (e comunque anche nel giorno della votazione), all’ufficio elettorale comunale un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento.


LA TESSERA ELETTORALE
NON DEVE ESSERE CONSEGNATA AD ALCUNO


AVVERTENZE

Art. 43 -..... , possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 79 - comma 4 - Nessun elettore può entrare armato.

Art. 102 - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206,00.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206,00.

Art. 104 - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a € 1.032,00. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 2.065,00.

Art. 109 - L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.


DIVIETO DI REGISTRAZIONE DI IMMAGINE

L'’art.1 del D. L. n. 49 del 1° aprile 2008  prevede il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. In tal senso il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, deve invitare l'elettore stesso a depositare le apparecchiature di cui è al momento in possesso che gli verranno restituite dopo l'espressione del voto.

MANIFESTO CANDIDATURE

 
 
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - MANIFESTO CANDIDATURE REGIONE LOMBARDIA - COLLEGIO PLURINOMINALE 1 - COLLEGIO UNINOMINALE 6
  • Fine pubblicazione: 25/09/2022
  • Tipo documento: Manifesto Elettorale
  • Settore: Settore 4: Demografico
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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - MANIFESTO CANDIDATURE CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE LOMBARDIA 1 - COLLEGIO PLURINOMINALE 2 - COLLEGIO UNINOMINALE 1
  • Fine pubblicazione: 25/09/2022
  • Tipo documento: Manifesto Elettorale
  • Settore: Settore 4: Demografico
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Voto domiciliare per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19

IL SINDACO

Visti l’art. 4 del D.L. 4 maggio 2022, n. 41 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 95/2022 del 2 settembre 2022 per lo svolgimento delle consultazioni previste per il giorno 25 settembre 2022

RENDE NOTO CHE

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione attestante la volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, in un periodo compreso tra il giorno 15 e il giorno 20 settembre 2022 utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile sul sito web comunale.Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 11 settembre 2022 (quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni prescritte, nonché copia di un documento d’identità.La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, all’indirizzo protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it .


Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2022

PERCORSI DI ACCESSO E USCITA

Utilizzare i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di persone in accesso e uscita dall’edificio.

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

In ogni momento tra tutti i soggetti presenti all’interno dell’edificio dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo la maggior distanza prevista nella fase di identificazione dell’elettore. Evitare asseambramenti di qualsiasi natura, attendendo nelle aree di attesa predisposte.

MASCHERINA E IDENTIFICAZIONE DELL’ELETTORE

Per accedere ai seggi elettorali è fortemente raccomandato l’uso della mascherina. La mascherina dovrà eventualmente essere rimossa a richiesta del personale del seggio per consentire il riconoscimento dell’elettore, mantenendo in tale fase la distanza interpersonale indicata.

IGIENE DELLE MANI E OPERAZIONI DI VOTO

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

RESPONSABILITÀ DELL’ELETTORE

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente inserirà le schede nell’urna una volta compiute le operazioni previste (rimozione tagliando anti-frode).

COMPONENTI DEI SEGGI

Il personale di seggio deve indossare la mascherina chirurgica, il dispositivo deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni relative alle schede votate.I seggi sono stati allestiti secondo le indicazioni contenute nel ”Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022” e, prima dell’insediamento del seggio elettorale, è stata effettuata una pulizia approfondita dei locali. Tali operazioni sono previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia sono effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.


FAQ. Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori


SERVIZIO DI TRASPORTO PER ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

IL SINDACO

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che all'art. 29, testualmente recita:

RENDE NOTO

Per la prossima consultazione, al fine di facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale, questo Comune ha organizzato un apposito servizio di trasporto. Coloro che ritengono di essere interessati a detto servizio dovranno prendere accordi, entro il 21 Settembre telefonando allo Sportello Amministrativo dei servizi sociali ai numeri 02 95241480-81

Gli elettori diversamente abili che ritengono di avere diritto al rilascio del certificato di accompagnamento in cabina, potranno rivolgersi al medico autorizzato presente presso l’Asst Brianza:

SEDE DI CESANO MADERNO - VIA SAN CARLO 2

Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 13.45 alle ore 16.00

SEDE DI USMATE - VIA ROMA 85 piano -1 della Palazzina A

Giovedì 25 agosto 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Venerdì 26 agosto 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Venerdì 2 settembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00


TESSERA ELETTORALE

Si comunica che sono in corso di spedizione agli elettori delle seguenti Vie:

VIA OTTO MARZO

VIA GAETANO DONIZETTI

VIA ALDO MORO

VIA DEI MILLE

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA FABRIZIO DE ANDRE’

VIA SANT’ANTONIO

I tagliandi adesivi da applicare sulla Tessera Elettorale a seguito di un cambio della sezione di voto.

Coloro che non lo avessero ricevuto, unitamente a tutti coloro i cui dati riportati sulla Tessera Elettorale non siano aggiornati, possono chiedere il tagliando direttamente all’ufficio elettorale comunale.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi a disposizione, è possibile richiedere, in qualunque momento, il rilascio di una nuova tessera elettorale.
A tal proposito, si invitano TUTTI gli elettori a controllare la propria tessera elettorale per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione (timbro di seggio).
In caso di esaurimento degli spazi, infatti, per poter esercitare il diritto di voto, è OBBLIGATORIO RICHIEDERE il rilascio di una nuova tessera elettorale al comune. Chi si recasse, anche in futuro, al seggio con una tessera "completa" non sarà ammesso al voto.
Per evitare eccessive attese e sovraffollamento nei giorni immediatamente antecedenti la consultazione o nel giorno stesso della consultazione, si invitano pertanto gli elettori a richiedere per tempo il rilascio di una nuova tessera elettorale.

E' possibile ottenere il rinnovo, compilando il modulo presente in questa pagina e presentandolo, unitamente a copia di un documento d'identità e la tessera elettorale (che, visionata per verificare l'esaurimento degli spazi, verrà restituita all'interessato), all'ufficio elettorale nei giorni ed orari di apertura al pubblico o in via straordinaria:

VENERDI 23 SETTEMBRE dalle ore 9 alle ore 18

SABATO 24 SETTEMBRE dalle ore 9 alle ore 18

DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle ore 7 alle 23


Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

In occasione delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, come di seguito sinteticamente riepilogate.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
Le Società Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. applicheranno, come da convenzioni stipulate con l’Amministrazione dell’interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.
I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni del giorno 25 settembre, il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 16 settembre 2022 e quello di ritorno non oltre il 5 ottobre 2022. Gli elettori, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

• nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di  iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
• nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione;
• gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.
Per gli elettori residenti all’estero, l’emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto. Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.
Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Con la Società Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Inoltre:

A) la Società Trenitalia S.p.A. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com). Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenitalia.com;

B) la Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center “Pronto Italo”, il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio.
Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;

C) la Società Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2^ classe.
I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.
Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE
Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla GNV S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG
– Navigazione Libera del Golfo di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.
La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse. L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI
La Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways), in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre p.v. concederà agevolazioni tariffarie a coloro che sceglieranno il trasporto aereo per raggiungere il comune di residenza per esercitare il proprio diritto di voto. Nello specifico si riportano di seguito le caratteristiche e le condizioni delle tariffe applicate:
• Canali di vendita: pagina dedicata del sito web www.ita-airways.com (https://www.ita-airways.com/it_it/fly-ita/news-and-activities/news/elezioni-camerasenato- settembre-2022.html), agenzie di viaggio e biglietterie aeroportuali
• Tipologia viaggio: andata e ritorno
• Validità dell’offerta: fino al 25 settembre 2022
• Periodo di viaggio: dal 22 al 28 settembre 2022
• Destinazioni: tutte le destinazioni nazionali, internazionali ed intercontinentali  servite dal network di ITA Airways con esclusione dei voli operati da vettori partner (codeshare) e della Sardegna.
• Agevolazione
o Voli nazionali: sconto del 50% sulla tariffa base
o Voli internazionali: sconto del 40% sulla tariffa base
o Voli intercontinentali: sconto del 25% sulla tariffa base
o Lo sconto non si applica a tasse e supplementi.
Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne fosse sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale.

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Si rammenta altresì che, per le elezioni politiche del 25 settembre, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e dell’art.22 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.


CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

IL  SINDACO  

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  RENDE  NOTO  

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno  5 settembre 2022, alle ore 18,30, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022.


AMBULATORI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI

L'ASST della Brianza comunica che il personale medico sarà disponibile per il rilascio dei certificati:

- per i cittadini non deambulanti

- per portatori di handicap fisici che ne impediscono l'esercizio materiale e autonomo del voto (voto assistito)

- per i pazienti affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dal domicilio dell'assitito (voto domiciliare)

presso gli ambulatori sottoelencati:

SEDE DI CESANO MADERNO - VIA SAN CARLO 2

Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 13.45 alle ore 16.00

SEDE DI USMATE - VIA ROMA 85 piano -1 della Palazzina A

Giovedì 25 agosto 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Venerdì 26 agosto 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Venerdì 2 settembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00


AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa, ove il territorio del proprio Comune sia suddiviso in più collegi uninominali, nell’ambito dello stesso collegio uninominale per l’elezione della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all’art. 2 della legge n. 15/1991 citata. Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l’elettore non deambulante, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

 

Ai sensi, poi, dell’art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell’art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l’immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

 

 


VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” interessati, dovranno far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora  fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022.

 

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

Dalla Residenza municipale, lì 12-08-2022

                                                                   IL SINDACO


CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

IL  SINDACO

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato  24 settembre 2022 e riprenderanno alle ore 7 del mattino di domenica 25 settembre 2022.

La votazione si svolgerà domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23.

CAVENAGO DI BRIANZA , addì 11 agosto 2022

                                                                                                                          Il sindaco

L’ ELETTORE,  PER  VOTARE,  DEVE  ESIBIRE  AL  PRESIDENTE  DI  SEGGIO LA  TESSERA  ELETTORALE  PERSONALE  (O  UN  ATTESTATO  SOSTITUTIVO) ED  UN  DOCUMENTO  DI  RICONOSCIMENTO


APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Al fine di consentire l’adempimento di quanto previsto nella vigente normativa in materia elettorale e in ossequio alle indicazioni provenienti dalla locale Prefettura-U.T.G. si comunica che l’Ufficio Elettorale resterà aperto in via straordinaria nei giorni e negli orari sotto riportati.

Nei giorni che non coincidano con gli usuali orari di apertura degli uffici gli addetti assegnati al servizio provvederanno esclusivamente agli adempimenti qui previsti.

 

RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

 

GIORNO

ORARIO

GIOVEDI 18 AGOSTO

 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 14 ALLE ORE 19

 

VENERDI 19 AGOSTO

 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 18

 

SABATO 20 AGOSTO

 

DALLE ORE 9 ALLE ORE 18

 

DOMENICA 21 AGOSTO

 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 20

 

LUNEDI 22 AGOSTO

 

DALLE ORE 8 ALLE ORE 20

 

 


PROPAGANDA ELETTORALE

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 

Affissioni
Dal 30° giorno antecedente la consultazione (26 agosto 2022), sono consentite esclusivamente negli spazi predisposti per la propaganda elettorale dalla Giunta Comunale, secondo i modi e tempi di seguito indicati, e fino alla mezzanotte di venerdì 23 settembre 2022. A partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell’affissione di giornali e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate.
I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati; costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno, lecita l'affissione interna purché sia ad almeno 50 cm dalla vetrina.
E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, manifesti ecc. inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali o palloni ed aerostati ancorati al suolo.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1 Legge 212/1956)

Si ricorda che l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale è conseguenza - automatica - dell'ammissione alla competezione della lista di riferimento; pertanto NON è necessario (nè previsto) fare alcuna domanda di ammissione alla propaganda elettorale, per le liste ammesse alla competizione.

Si ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 147/2013, la propaganda elettorale è consentita unicamente a coloro che partecipino alla consultazione con una lista di candidati ovvero, nel caso di referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico che abbiano presentata la suddetta apposita istanza; NON è più ammessa, in sostanza, la propaganda elettorale INDIRETTA.

 

UBICAZIONE DEGLI SPAZI

VIA DELLE FOPPE / VIA VENTIQUATTRO MAGGIO / VIA DON LUIGI STURZO ANG. VIA ALESSANDRO MANZONI

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SENATO DELLA REPUBBLICA


1 Federica  PERELLI

2 + Europa
3 Impegno Civico Luigi Di Maio
4 Alleanza Verdi e Sinistra
5 Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista
6 Maria VIVOLO

7 Noi di centro con Mastella
8 Silvio BERLUSCONI

9 Noi Moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi – Italia al Centro con Toti – Coraggio Italia Brugnaro - UDC
10 Lega per Salvini Premier
11 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni
12 Forza Italia
13 Martino PIROZZI

14 Italia Sovrana e Popolare
15 Bruno  MARTON

16 MoVimento 5 Stelle
17 Fabio  MERONI

18 Italexit per l’Italia
19 Fabio Giovanni Carmelo ALBANESE

20 Azione – Italia Viva - Calenda
21 Anita GIURIATO

22 Unione Popolare con De Magistris
23 Caterina PAGLIARI

24 Vita

CAMERA DEI DEPUTATI

1 Daniela Maria BRAMBILLA

2 Italexit per l’Italia
3 Mariasole  MASCIA

4 Azione-Italia Viva-Calenda
5 Dario Marzio LIVIO

6 Vita
7 Jacopo  DOZIO

8 Mastella Noi di Centro Europeisti
9 Patrizia Chiara PEDRANI

10 Italia Sovrana e Popolare
11 Giovanna  AMODIO

12 +Europa
13 Alleanza Verdi e Sinistra
14 Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico
15 Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista
16 Daniela GOBBO

17 Movimento 5 Stelle
18 Massimo CAMNASIO

19 Unione Popolare con De Magistris
20 Paola FRASSINETTI

21 Noi Moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi-Italia al Centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-UDC
22 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni
23 Forza Italia
24 Lega per Salvini Premier

 

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale e nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio da infezione da SARS-CoV-2, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 Si configurano quali comizi la presenza di candidati in luogo pubblico se accompagnati da specifica organizzazione. Nei giorni festivi e prefestivi l’orario pomeridiano potrà essere protratto fino alle ore 24,00 e così per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, 22 e 23 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 9 della legge 212/56, così come modificata dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, sono vietati da sabato 24 settembre 2022 i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si ritiene opportuno che gli organizzatori diano informazione almeno due giorni prima della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, alle Autorità Comunali e agli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni. Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni (si dovrà tenere conto, a titolo meramente esemplificativo e in caso di comizi che si susseguono nella stessa giornata, anche del tempo per l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature nonché del ragionevole intervallo per consentire l’afflusso e il deflusso dei partecipanti).
2. Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali, con un calendario di massima settimanale. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio.
Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati. 3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. 4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. 5. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale 6. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelli che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. 7. In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).

8. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori. 9. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Saranno da escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso. 10. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 23 settembre 2022, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge. 11. I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni dì propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

AFFISSIONI

1. Le affissioni di propaganda elettorale (stampati, giornali murali o altri e manifesti di pro-paganda), possono essere effettuate, da venerdì 26 agosto 2022 – 30 ° giorno antecedente la consultazione - esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (24-26/08/2022) e che sono stati assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, en-tro due giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste e delle candidature. Si ricorda che i manifesti devono riportare il nominativo del committente responsabile (art.3, comma2 della Legge 10 dicembre 1993 n.515 e art. 29, comma 3 della Legge 25 marzo 1993, n.81) e la tipogra-fia che effettua la stampa. 2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alle ore 24,00 della giornata di venerdì 23 set-tembre: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. legge 4 aprile 1956, n.212, come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). 3. E’ assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della pro-paganda. 4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, al-beri e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956). Tali disposizioni rispondono anche alla esi-genza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico. 5. È vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle inse-gne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, legge n. 130/1975). 6. I competenti Organi di Polizia dovranno intensificare la vigilanza al fine di contrastare il feno-meno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature e, anche per prevenire e/o reprimere ogni azione diretta alla di-struzione del materiale di propaganda regolarmente affisso. 7. I Comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politi-ci. 8. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 10 dicembre 1993 n.515). 9. Qualora sia avvenuta l’illegittima defissione dopo le ore 24,00 di venerdì 23 settembre, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Locali, all' uopo attivate, al momento della riaffissione.
10. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29 comma 3 legge 25 marzo 1993 n. 81 e art. 3 comma 2 legge 10 di-cembre 1993 n. 515). In caso di inosservanza delle predette norme si applicherà la sanzione ammini-strativa pecuniaria prevista dalla legge.
11. L’art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni combinato con l’art. 15 comma 17 legge n. 515/1993 stabilisce che l’affissione dei manifesti di propaganda fuori dagli appo-siti spazi è punita con sanzione pecuniaria.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI (art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022: 1. è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile e fissa; 2. la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa; 3. è vietato il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini di propa-ganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.


PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè da venerdì 26 agosto 2022, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Ai sensi della normativa vigente la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlan-te installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o, nel caso si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni). 2. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda eletto-rale. 3. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 24 settembre 2022 e nella giornata di domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE (circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980)

1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. 2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, con-senta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina. Si tratta di orientamenti consolidati. 3. L'utilizzazione di postazioni fisse (es. gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a deter-minate condizioni: a. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni. Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di simboli di partito nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando gli stessi servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. 4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, di-rettamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aero-stati ancorati al suolo.

5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comu-ni alle normali affissioni. 6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno es-sere oscurati. 7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale oltre che nei luoghi pubblici, anche in quelli aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi). 8. E’ da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le qua-li, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di di-scussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni. 9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o al-toparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate rimanendo il veicolo fermo. 10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di inizia-tiva popolare) non attinenti direttamente o indirettamente le consultazioni elettorali in corso, median-te l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o sim-boli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale. 11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente me-diante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"): 1. Diffusione di sondaggi demoscopici Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all' uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che tale attività non è soggetta a particolare autorizzazione (come già evidenziato nella circolare prefettizia n. 6-POL-2022 del 8.08.2022 ovvero circolare ministeriale n. 85 del 5.08.2022). Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e con l’ordinario afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di Sezione e, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Si rammenta che l’art. ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ad esempio, in tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Al riguardo, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato art. 9 sembra nascere dall’opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori. Monza, 26 agosto 2022 Recapiti per eventuali quesiti: e-mail elettorale.pref_monzabrianza@interno.it


VOTO DEGLI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 24 agosto 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Scaricare modulo qui.


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INCARICO DI SCRUTATORE

Gli elettori del Comune già iscritti all’Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale, che desiderano svolgere il ruolo di scrutatore nella prossima consultazione del 25 settembre - possono comunicare la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE entro il 29 agosto all’indirizzo e-mail elettorale@comune.cavenagobrianza.mb.it  indicando le proprie generalità ed un numero telefonico.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili sabato 24 settembre dalle ore 16,00 sino al completamento delle operazioni preliminari e domenica 25 settembre 2022 per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7,00 alle ore 23,00) e a seguire per le operazioni di spoglio, che si svolgeranno subito dopo la chiusura del seggio.

La disponibilità sarà comunque valutata dalla Commissione Elettorale Comunale al fine della nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali.

Tale nomina verrà notificata nei giorni immediatamente successivi alla riunione della Commissione Elettorale che si svolgerà, in seduta pubblica, tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni.

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

– i dipendenti del Ministero dell’Interno;

– gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

– i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.


Legge Costituzionale 18.10.2021, n. 1 recante "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica"

A partire dalle elezioni politiche in oggetto, gli elettori che alla data del 25 settembre 2022 avranno raggiunto la maggiore età potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021.


Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale - Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali - cioè dal 21 luglio 2022, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l 'efficace assolvimento delle proprie funzioni".


VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere. Con d. P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I cittadini residenti all’estero voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.

In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.

In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni). Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.

Si ribadisce in ogni caso che l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI.  Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

 

L’Ufficio consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 97

       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  odierna,  che   dispone   lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione
della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi recanti norme per  l'elezione  del
Senato della Repubblica, di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 399, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
  I comizi per le elezioni della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della  Repubblica  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica  25
settembre 2022. 
  La prima riunione delle Camere avra' luogo  il  giorno  13  ottobre
2022. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 luglio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 


Ultimo aggiornamento

18/10/2022, 09:53

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