COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
1. I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale e nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio da infezione da SARS-CoV-2, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 Si configurano quali comizi la presenza di candidati in luogo pubblico se accompagnati da specifica organizzazione. Nei giorni festivi e prefestivi l’orario pomeridiano potrà essere protratto fino alle ore 24,00 e così per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, 22 e 23 settembre 2022. Ai sensi dell’art. 9 della legge 212/56, così come modificata dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130, sono vietati da sabato 24 settembre 2022 i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si ritiene opportuno che gli organizzatori diano informazione almeno due giorni prima della data fissata per il comizio, con apposita comunicazione scritta, alle Autorità Comunali e agli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo anche se periferico, possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni. Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni (si dovrà tenere conto, a titolo meramente esemplificativo e in caso di comizi che si susseguono nella stessa giornata, anche del tempo per l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature nonché del ragionevole intervallo per consentire l’afflusso e il deflusso dei partecipanti).
2. Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali, con un calendario di massima settimanale. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio.
Le Amministrazioni Comunali comunicheranno, appena noti, agli Organi di Polizia, i comizi già concordati. 3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. 4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. 5. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale 6. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelli che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell'arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. 7. In occasione dell'effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110).
8. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori. 9. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Saranno da escludere, specie al termine dei comizi, l'effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso. 10. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un'ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì 23 settembre 2022, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge. 11. I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni dì propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.
AFFISSIONI
1. Le affissioni di propaganda elettorale (stampati, giornali murali o altri e manifesti di pro-paganda), possono essere effettuate, da venerdì 26 agosto 2022 – 30 ° giorno antecedente la consultazione - esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (24-26/08/2022) e che sono stati assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, en-tro due giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste e delle candidature. Si ricorda che i manifesti devono riportare il nominativo del committente responsabile (art.3, comma2 della Legge 10 dicembre 1993 n.515 e art. 29, comma 3 della Legge 25 marzo 1993, n.81) e la tipogra-fia che effettua la stampa. 2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alle ore 24,00 della giornata di venerdì 23 set-tembre: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. legge 4 aprile 1956, n.212, come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130). 3. E’ assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della pro-paganda. 4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, al-beri e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956). Tali disposizioni rispondono anche alla esi-genza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico. 5. È vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle inse-gne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, legge n. 130/1975). 6. I competenti Organi di Polizia dovranno intensificare la vigilanza al fine di contrastare il feno-meno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature e, anche per prevenire e/o reprimere ogni azione diretta alla di-struzione del materiale di propaganda regolarmente affisso. 7. I Comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politi-ci. 8. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, legge 10 dicembre 1993 n.515). 9. Qualora sia avvenuta l’illegittima defissione dopo le ore 24,00 di venerdì 23 settembre, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte delle Polizie Locali, all' uopo attivate, al momento della riaffissione.
10. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29 comma 3 legge 25 marzo 1993 n. 81 e art. 3 comma 2 legge 10 di-cembre 1993 n. 515). In caso di inosservanza delle predette norme si applicherà la sanzione ammini-strativa pecuniaria prevista dalla legge.
11. L’art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni combinato con l’art. 15 comma 17 legge n. 515/1993 stabilisce che l’affissione dei manifesti di propaganda fuori dagli appo-siti spazi è punita con sanzione pecuniaria.
PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI (art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 agosto 2022: 1. è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile e fissa; 2. la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa; 3. è vietato il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini di propa-ganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè da venerdì 26 agosto 2022, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975. Ai sensi della normativa vigente la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlan-te installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o, nel caso si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni). 2. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda eletto-rale. 3. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 24 settembre 2022 e nella giornata di domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).
ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE (circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell' 8 aprile 1980)
1. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. 2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, con-senta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina. Si tratta di orientamenti consolidati. 3. L'utilizzazione di postazioni fisse (es. gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a deter-minate condizioni: a. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; b. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni. Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di simboli di partito nelle sistemazioni dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando gli stessi servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. 4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, di-rettamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aero-stati ancorati al suolo.
5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comu-ni alle normali affissioni. 6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno es-sere oscurati. 7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale oltre che nei luoghi pubblici, anche in quelli aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi). 8. E’ da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le qua-li, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di di-scussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni. 9. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o al-toparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate rimanendo il veicolo fermo. 10. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di inizia-tiva popolare) non attinenti direttamente o indirettamente le consultazioni elettorali in corso, median-te l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o sim-boli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale. 11. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente me-diante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio.
DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI
Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"): 1. Diffusione di sondaggi demoscopici Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione - ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - e quindi a partire da sabato 10 settembre 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all' uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che tale attività non è soggetta a particolare autorizzazione (come già evidenziato nella circolare prefettizia n. 6-POL-2022 del 8.08.2022 ovvero circolare ministeriale n. 85 del 5.08.2022). Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e con l’ordinario afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di Sezione e, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Si rammenta che l’art. ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Ad esempio, in tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Al riguardo, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato art. 9 sembra nascere dall’opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori. Monza, 26 agosto 2022 Recapiti per eventuali quesiti: e-mail elettorale.pref_monzabrianza@interno.it