Referendum abrogativi 2025: cinque i quesiti, su lavoro e cittadinanza

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Al voto l'8 e il 9 giugno. Riguardano rispettivamente licenziamenti, durata dei contratti e sicurezza sul lavoro; tempi per la richiesta di concessione

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Referendum abrogativi 2025: cinque i quesiti, su lavoro e cittadinanza

Elettori temporaneamente residenti all'estero

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum. Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale. Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis. Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza. Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.


Voto degli elettori fuori sede

In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto.  Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, o tramite persona delegata, al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato. La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione), Andranno allegati : la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale personale e  la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. E' preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).


Propaganda elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria, sì applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
si informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 80 del 5 aprile scorso è stata pubblicata la delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e infonnazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025".

 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER AFFISSIONE DI STAMPATI, MANIFESTI, ECC. DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM

Ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori di ciascun referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 5 maggio 2025.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 6 e venerdì 9 maggio 2025.

INIZIO DELLA PROPAGANDA, RIUNIONI ELETTORAU E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Da venerdì 9 maggio 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA CON LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO
Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna referendaria per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 24 maggio 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.


Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».


Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in italia per i referendum

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalìtà di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilìtà di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindìcato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.


Disponibilità scrutatori

In vista dei referendum, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, il Comune  invita gli elettori e le elettrici interessati a svolgere il servizio di scrutatore di seggio a comunicare la propria disponibilità: l’invito è rivolto  a chi è già iscritto all’Albo delle persone idonee al ruolo.
 
Per dichiarare alla Commissione elettorale comunale la disponibilità alla nomina è necessario inviare entro domenica 11 maggio, una e-mail a elettorale@comune.cavenagobrianza.mb.it.
 
Le operazioni di voto avranno luogo domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. I componenti dei seggi saranno impegnati, quindi, nelle giornate di sabato 7 giugno (costituzione del seggio al pomeriggio), domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15 per le operazioni di voto, e fino alla conclusione dello spoglio che inizierà subito dopo.
 

Quesiti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio - 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015,  n.  23,  come
modificato  dal  d.l.  12  luglio  2018,  n.   87,   convertito   con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96,  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale 26  settembre  2018,  n.  194,  dalla  legge  30
dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l.  8
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla  L.  5  giugno
2020, n. 40; dalla sentenza  della  Corte  costituzionale  24  giugno
2020, n. 150; dal  d.l.  24  agosto  2021,  n.  118,  convertito  con
modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal  d.l.  30  aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79  (in  G.U.  29/06/2022,  n.  150);  dalla  sentenza  della   Corte
costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22;  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128,  recante  "Disposizioni  in
materia di  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"  nella
sua interezza?».


2) Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;

 «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante "Norme  sui  licenziamenti  individuali",  come
sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n.  108,
limitatamente alle parole: "compreso tra  un",  alle  parole  "ed  un
massimo di 6"  e  alle  parole  "La  misura  massima  della  predetta
indennita'  puo'  essere  maggiorata  fino  a 10  mensilita'  per  il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci  anni  e  fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'  superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa  piu'  di
quindici prestatori di lavoro."?».

3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto dì lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15  giugno  2015,  n.  81,
avente ad oggetto "Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183"  limitatamente  alle
seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole  "non
superiore  a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'  avere  una   durata
superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui
alla lettera a), nei contratti collettivi  applicati  in  azienda,  e
comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di  natura  tecnica,
organizzativa e produttiva individuate dalle parti;"  e  alle  parole
"b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore
a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento  del  termine
di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole  ",  in  caso  di
rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede  i
dodici mesi";  Articolo  21,  comma  01,  limitatamente  alle  parole
"liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»


4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;

«Volete voi l'abrogazione dell'art.  26,  comma  4,  in  tema  di
"Obblighi  connessi  ai  contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
somministrazione", di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro" come modificato dall'art. 16  del  decreto  legislativo  3
agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' dall'art. 13 del decreto  legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito con modifiche  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non  si
applicano  ai  danni  conseguenza   dei   rischi   specifici   propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?». 


5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.

«Volete  voi  abrogare  l'articolo  9,  comma  1,   lettera   b),
limitatamente  alle  parole  "adottato  da  cittadino   italiano"   e
"successivamente alla adozione"; nonche' la lettera  f),  recante  la
seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede  legalmente  da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.",  della  legge  5
febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

A chi è rivolto

Tutti gli elettori

Date e orari

08
giu
07:00 - Inizio evento
09
giu
15:00 - Fine evento

A cura di

Costo

Nessuno

Ultimo aggiornamento

23/04/2025, 17:52

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